Il comma 1 dell’art.183, del D.Lgs. 152/06 definisce come rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. I materiali provenienti dall’esecuzione di scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, strade, gallerie, livellamenti, ecc., definiti terre e rocce da scavo, possono essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti, se soddisfano determinati requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali. Le terre e rocce possono essere, quindi, riutilizzate in altri siti anziché smaltite come rifiuto.
L’inquadramento geologico, l’analisi storica del sito e le possibili fonti di pressione permettono di delineare le modalità di esecuzione del piano d’indagine ambientale. Sono definiti, quindi, il tipo ed il numero di campioni da prelevare e i parametri da verificare.
La destinazione dei terreni di scavo è stabilita in base al raffronto fra i valori delle concentrazioni dei parametri considerati, illustrate nei rapporti di analisi eseguite da laboratorio certificato, con i limiti riportati nella tabella 1, dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
In linea generali le analisi sono sempre effettuate quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione. Quando il terreno è utilizzato nello stesso sito di produzione è sufficiente l’autocertificazione.